La figura del Presidente della Repubblica.

L’elezione e i requisiti.

Come ben sappiamo a breve, il 24 gennaio 2022, inizieranno le sedute per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica (in seguito PdR).

La scelta, da prendere con grande criterio e coscienza, sarà sicuramente un evento storico. La figura del Capo dello Stato è, infatti, non solo colui che RAPPRESENTA l’Italia nel Mondo, ma è anche un SIMBOLO di unità nazionale e un ORGANO DI GARANZIA.

Per questo, per l’importanza che riveste questa scelta, l’elezione del PdR avviene in una maniera piuttosto macchinosa. In primis, ex art. 83 Cost., il PdR è eletto dal PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, un organo composto da 315 senatori, 6 senatori a vita e 630 deputati. Ad esso si aggiungono 58 DELEGATI REGIONALI, 3 per ogni Regione, a eccezione della Valle d’Aosta che ne ha uno. La presenza dei rappresentati regionali sottolinea, chiaramente, il fatto che la scelta debba essere comune, per così dire, nazionale.

In secundis, l’articolo aggiunge che l’elezione del PdR ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

É importante sottolineare che esistono dei PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO: può essere eletto ogni CITTADINO che abbia compiuto CINQUANTA ANNI di età e che goda dei DIRITTI CIVILI E POLITICI. Tali requisiti devono sussistere al momento dello scrutinio decisivo, non già all’inizio del procedimento.

Il MANDATO dura SETTE ANNI e, il tenore dell’art. 85 Cost., legittima senza alcun limite la ri elezione del PdR. Vista l’importanza della carica è poi espressamente prevista, ex art. 84 c. 2 Cost., la TOTALE E ASSOLUTA INCOMPATIBILITÁ dell’ufficio presidenziale con qualsiasi altra carica.

Gli atti presidenziali.

La nostra Carta fondamentale affida al Capo dello Stato numerosi poteri. A titolo esemplificativo, sono identificabili quattro tipologie di poteri:

  1. ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI;
  2. ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI DELIBERATI DA ALTRI ORGANI;
  3. ATTI SOSTANZIALMENTE COMPLESSI;
  4. ATTI CONNESSI ALLA PRESIDENZA DI ORGANI COLLEGIALI.

Per i PRIMI, si tratta di atti cui il contenuto decisionale è imputabile all’AUTONOMA DETERMINAZIONE DEL PDR. Rientrano in questa categoria alcuni poteri, tra i quali, la nomina di senatore a vita di cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, letterario, artistico o scientifico; la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale; il potere di rinvio delle leggi in sede di promulgazione.

Nei SECONDI rientrano vari poteri, tra i quali, il potere di emanazione degli atti governativi aventi valore di legge; il potere di ratifica dei trattati internazionali connesso alla sua posizione di rappresentante della Repubblica italiana nella sfera delle relazioni internazionali; il potere, una volta superati i giudizi di legittimità e ammissibilità, di indizione dei referendum popolari.

Nella TERZA categoria rientrano le ipotesi di poteri il cui esercizio è sostanzialmente condiviso dal PdR e dal governo, Vi rientrano, il potere di concessione della grazia; la nomina del Presidente del consiglio e, su proposta o di questa, dei Ministri; lo scioglimento anticipato delle Camere a condizione che vi sia l’acquisizione del parere non vincolante dei rispettivi Presidenti e che non venga disposto negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale (il c.d. semestre bianco).

La QUARTA categoria comporta la presidenza di organi collegiali e, di conseguenza, l’adozione di atti che riguardano il funzionamento del collegio. Il PdR, una volta eletto, diviene anche Presidente del CSM e del consiglio supremo di difesa.

La successione dei PdR dall’emanazione della Costituzione ad oggi.

  • Enrico De Nicola (1° gennaio 1948 – 12 maggio 1948);
  • Luigi Einaudi (1948-1955);
  • Giovanni Gronchi (1955-1962);
  • Antonio Segni: (1962-1964);
  • Giuseppe Saragat (1964-1971);
  • Giovanni Leone (1971-1978);
  • Sandro Pertini (1978-1985);
  • Francesco Cossiga (1985-1992);
  • Oscar Luigi Scalfaro (1992-1999);
  • Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006);
  • Giorgio Napolitano (2006-2013):
  • Giorgio Napolitano bis (2013-2015);
  • Sergio Mattarella (2015-2022).

Chi sarà il successore del Presidente Mattarella? A breve lo sapremo!

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Qualora avessi bisogno di chiarimenti o specifiche spiegazioni, non esitare a contattarmi! Sarò lieta di poter fare LA DIFFERENZA!

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