Le fonti del diritto
La definizione di fonte del diritto e il concetto del principio di gerarchia.
Le norme giuridiche sono generate da determinati atti o fatti che si definiscono FONTI DEL DIRITTO. Queste si dividono in FONTI DI PRODUZIONE e FONTI DI COGNIZIONE.
Queste due tipologie di fonti svolgono una diversa funzione. La funzione delle fonti di PRODUZIONE è quella di PRODURRE le norme giuridiche, quella delle fonti di COGNIZIONE è, invece, è quella di raccogliere e PORTARE A CONOSCENZA dei cittadini le norme prodotte.
All’interno di questo sistema vige IL PRINCIPIO GERARCHICO. Le fonti di produzione vengono disposte, secondo un modello piramidale, su diversi livelli. Il criterio gerarchico sancisce che la fonte di rango superiore abbia prevalenza su quella di rango inferiore. Da questo principio deriva un’importante conseguenza: alla norma di livello inferiore è negato il contrasto con il contenuto della fonte sovra ordinata, pena la dichiarazione di illegittimità e la definitiva cancellazione dall’intero ordinamento.
Le fonti di produzione.
Come anticipato, la funzione delle fonti di produzione è quella di PRODURRE le norme giuridiche. Esse si dividono in FONTI FATTO (consistenti in comportamenti spontanei di una collettività, ritenuti corretti e ripetuti nel corso del tempo, che si sostanziano negli usi e consuetudini), e in FONTI ATTO (norme scritte emanate dagli organi preposti seguendo una procedura definita). Gli organi preposti all’emanazione delle norme giuridiche sono, in primis, il Parlamento (organo naturalmente predisposto all’esercizio della funzione legislativa attraverso un ITER LEGIS dettagliato nella Costituzione), in specifiche occasioni il Governo e, su determinate materie, le Regioni.
In Italia prevalgono le fonti atto; sono rari i casi in cui si applicano le fonti fatto. Le norme scritte sono organizzate in modo coerente dando vita all’ordinamento giuridico dello Stato.
L’organizzazione gerarchica delle fonti.
Come detto, le fonti di produzione del diritto italiano sono organizzate seguendo una precisa gerarchia, con l’importante conseguenza che, una fonte subordinata rispetto ad un’altra, non può dettare disposizioni che contrastino con questa, altrimenti viene annullata.
A questo punto sorge una questione: come sono disposte le norme? Quale è posta al vertice dell’ideale piramide delle fonti?
All’apice della Piramide: la Costituzione.
Ovviamente, all’apice di questa piramide, troviamo la LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO: LA COSTITUZIONE ITALIANA. Entrata in vigore il 1o gennaio 1948, in sostituzione dello Statuto albertino, rappresenta, insieme alle leggi costituzionali e alle leggi di revisione costituzionale, il MASSIMO LIVELLO GERARCHICO DELLE FONTI.
Le fonti primarie.
Al di sotto di esse troviamo le FONTI PRIMARIE: REGOLAMENTI COMUNITARI, LEGGI ORDINARIE, LEGGI SOSTANZIALI e LEGGI REGIONALI.
I REGOLAMENTI COMUNITARI sono norme emanate dall’Unione Europea, l’organizzazione sovranazionale a cui il nostro paese partecipa dal 1957. L’importanza dei regolamenti comunitari è evidenziata dall’art. 10 c. 1 della Costituzione. Questo articolo, inserito nei cc.dd. PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA COSTITUZIONALE, sancisce che: “l’ordinamento giuridico italiano SI CONFORMA alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto”. Le leggi emanate dall’EU sono subordinate solamente alla nostra Costituzione.
Il terzo gradino della gerarchia delle fonti è condiviso dalle LEGGI ORDINARIE e dalle LEGGI SOSTANZIALI.
Le LEGGI ORDINARIE sono quelle emanate dall’organo titolare del potere legislativo, il Parlamento secondo la procedura dell’ITER LEGIS descritto dagli artt. 71 e ss. Cost.
Le LEGGI SOSTANZIALI sono, invece, ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE emanati dal Governo nei casi e entro i limiti stabiliti dalla legge fondamentale. La Costituzione prevede due tipologie: i DECRETI LEGGE e i DECRETI LEGISLATIVI. I primi sono atti con efficacia di legge emanati dal Governo di propria iniziativa NEI CASI DI NECESSITA’ E URGENZA. I secondi sono sempre atti aventi forza di legge ma emessi dal Governo su specifica richiesta del Parlamento.
Al quarto posto nella gerarchia delle fonti del diritto italiano si collocano le LEGGI REGIONALI: norme che ogni regione, tramite il Consiglio regionale, può emanare con validità limitata al proprio territorio e solo su materie cc.dd. residuali, ovvero, non già riservate alla competenza dello Stato.
Le fonti secondarie.
Al successivo livello troviamo i REGOLAMENTI GOVERNATIVI: norme emanate dal Governo con lo scopo di chiarire i criteri di applicazione delle leggi ordinarie e sostanziali.
Alla base delle piramide ci sono i cc.dd. USI e CONSUETUDINI. Questi sono comportamenti ripetuti nel tempo da parte della collettività con la convinzione che siano giuridicamente obbligatori. Nel nostro paese le consuetudini sono ammesse soltanto se espressamente richiamate da una legge, oppure se disciplinano una materia non già disciplinata da una norma scritta.
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