La fase delle indagini preliminari

La prima fase del processo.

In primis è importante chiarire che il processo penale italiano è costituito, per quando concerne il procedimento ordinario, da tre diverse fasi: le INDAGINI PRELIMINARI, l’UDIENZA PRELIMINARE e il GIUDIZIO.

Analizzando la prima fase si può affermare che: le indagini preliminari abbiano un valore tendenzialmente preparatorio del vero e proprio processo; la figura soggettiva prevalente sia quella del pubblico ministero.

Costituisce la fase iniziale che inizia nel momento in cui perviene alla polizia giudiziaria (P.G.) o al pubblico ministero (P.M.) la notizia di reato e termina quando quest’ultimo esercita l’azione penale o ottiene dal giudice l’archiviazione richiesta.

Le funzioni svolte dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal difensore.

Possiamo definire il P.M. come il “dominus delle indagini preliminari” in quanto titolare di funzioni investigative proprie e con poteri direttivi nei confronti della polizia giudiziaria. In concreto è quell’insieme di uffici pubblici che, all’interno del procedimento penale, rappresentano l’interesse dello Stato alla repressione dei reati.

Dal momento in cui riceve la notitia criminis è il pubblico ministero che assume la direzione e il controllo delle indagini preliminari. Tali attività, più che alla formazione della prova (riservata alla più corposa e successiva fase del dibattimento contraddistinta dal pieno contraddittorio delle parti) sono dirette a consentire al P.M. di decidere se esercitare o meno l’azione penale.

Ovviamente, la posizione della P.G., del P.M. e del difensore non è paritaria:

-Funzione esercitata dalla P.G. (artt. 55, 326 e 347 e s.s. c.p.p.): l’ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA. ovvero, la raccolta di ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. Nello specifico procede: “alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; -alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”;

-Funzione svolta dal P.M. (artt. 50, 326, 358 c.p.p.): l’articolo 358 c.p.p. lo connota quale organo di giustizia; l’attività del pubblico ministero è BI-DIREZIONALE, quindi, oltre a compiere ogni attività necessaria ai fini indicati ex art. 326 c.p.p. (lo svolgimento delle indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale), svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore dell’indagato. Non è, quindi, solo organo di accusa ma anche ORGANO DI GIUSTIZIA,

-Le indagini difensive: è evidente come questa caratteristica differenzi la finalità della funzione affidata alla figura della pubblica accusa rispetto a quella tipica delle indagini difensive. Queste ultime, ex art. 327-bis c.p.p., sono svolte per ricercare e individuare elementi di prova A FAVORE DEL PROPRIO ASSISTITO. Conciò il difensore, sia esso posto a difesa dell’indagato o della persona offesa dal reato, svolge indagini avanti una direzione UNIVOCA.